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ISOPENSIONE – Chiarimenti relativi alla decorrenza delle pensioni derivanti da prestazioni di esodo ex art. 4, Legge n.92/2012

Il 2021 è il primo anno in cui gli incrementi della speranza di vita, diversamente dalle previsioni degli anni precedenti, sono risultate essere pari a zero. L’effetto, quindi, è quello che non si produrranno incrementi della speranza di vita in luogo dei 2 o 3 mesi previsti.
Questa novità esplica effetti sulle decorrenze dei lavoratori in esodo ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 92/2012 (c.d. “isopensione).
Si può verificare, pertanto, che la data di accesso al pensionamento certificata in via prospettiva non coincida con quella di reale accesso alla pensione in ragione del fatto che gli incrementi di vita previsti non coincidano con quelli definitivi.
Ne consegue che per i dirigenti in esodo con scadenza dell’isopensione nel biennio 2021/2022, va effettuata una verifica tra la decorrenza di pensione prevista sulla base degli incrementi della speranza di vita calcolati al momento dell’accesso all’isopensione e quella che invece risulta dai valori definitivi della speranza di vita indicati dal decreto direttoriale per tale biennio che sono pari a zero.